COPPIA DI DONNE ITALIANE ADOTTA UNA FIGLIA

La coppia, che vive a Roma dal 2003, ha avuto una bimba all'estero anni fa con procreazione assistita eterologa per realizzare un progetto di genitorialità condivisa. Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato per ottenere l'adozione della figlia da parte della mamma non biologica, la "stepchild adoption", già consentita in altri Paesi. Le due donne, sposate all'estero, si erano rivolte all'Associazione italiana avvocati famiglia e minori, per procedere con il ricorso per l'adozione. ''Le due mamme hanno dapprima intrapreso e portato a termine un percorso di procreazione eterologa all'estero e, dopo la nascita della bambina, hanno stabilmente proseguito nel progetto di maternità condividendo con ottimi risultati compiti educativi ed assistenziali, nonché offrendo alla minore una solida base affettiva'': così l'avvocato Maria Antonia Pili spiega l'iter seguito dalla coppia di lesbiche alla quale il tribunale dei minorenni di Roma ha riconosciuto l'adozione. Il ricorso è stato accolto sulla base dell'articolo 44 della legge sull'adozione del 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 149 del 2001, il quale contempla l'adozione in casi particolari. "Ovvero - illustra ancora Pili - nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l'adulto, in questo caso genitore 'sociale', quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo, a maggior ragione se nell'ambito di un nucleo familiare e indipendentemente dall'orientamento sessuale dei genitori. La norma in questione infatti - ha aggiunto - non contiene alcuna discriminazione fra coppie conviventi siano esse eterosessuali o omosessuali". Secondo Pili, dunque, il Tribunale per i Minorenni di Roma "ha correttamente interpretato la norma di apertura" già contenuta nella legge sull'adozione. "Non si è trattato, come ben argomenta sul punto la sentenza, di concedere un diritto ex novo, ovvero di creare una situazione prima inesistente, ma di garantire nell'interesse di una minore la copertura giuridica a una situazione di fatto già consolidata, riconoscendo così diritti e tutela a quei cambiamenti sociali e di costume che il legislatore ancora fatica a considerare, nonostante - ha concluso - le sempre più diffuse e pressanti rivendicazioni dei moltissimi soggetti interessati".